APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

Il Testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs 167/2011) prevede una disciplina uniforme del rapporto di lavoro, mentre diversifica i percorsi formativi in base alla tipologia di apprendistato, nella durata massima e nelle modalità di espletamento della formazione.

 

Per tutte le tipologie di contratto e per tutte le mansioni il percorso formativo si divide in due percorsi paralleli, il totale delle ore di formazione obbligatorie è dato dalla somma della formazione di base e trasversale e quella professionalizzante:

 

  • Formazione di base e trasversale – regolamentata dalle regioni e erogabile con contributo pubblico 
  • Formazione professionalizzante – regolamentata dai singoli CCNL, erogabile internamente all’impresa o esternamente, senza contributo pubblico.

 

Formazione di Base

La formazione di base, regolata dalla Regione Lazio, ha una durata massima di 120 ore nell’arco del triennio, riparametrabile in funzione del titolo di studio dell’apprendista, come indicato di seguito:

  • Apprendista senza titolo di studio o con licenza media o diploma che non permette l’accesso all’università: 120 ore
  • Apprendista con diploma che permette l’accesso all’università: 80 ore
  • Apprendista laureato o con titolo superiore: 40 ore

 

Formazione professionalizzante

La formazione professionalizzante è indicata, nelle modalità di erogazione e nella durata, dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento o dall’accordo interconfederale che ha normato il rapporto di apprendistato.

In tutti i casi non esiste un’offerta formativa pubblica e l’erogazione della formazione è a carico dell’impresa.

La formazione professionalizzante può essere erogata internamente, esternamente o in forma associata con altri soggetti.